Comune di Erbusco

SUAP - Sportello Unico Attività Produttive

Lo Sportello Unico per le attività produttive costituisce "l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento" (art. 1 D.P.R. 7 settembre 2010 , n. 160).
Il SUAP è quindi la struttura comunale competente per tutti gli adempimenti connessi all'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e per quelli relativi alla localizzazione, realizzazione, ristrutturazione, riconversione, ampliamento, cessazione o riattivazione delle medesime attività.
Il SUAP opera esclusivamente per via telematica sia nei confronti di cittadini ed imprese che nelle relazioni con le altre pubbliche amministrazioni coinvolte nei diversi procedimenti. 

COSA FA IL SUAP

Il SUAP interviene tutte le volte in cui per la realizzazione e/o l'esercizio di una attività produttiva debbano essere acquisiti atti abilitativi. I singoli procedimenti amministrativi necessari sono assorbiti in un procedimento unico, del quale divengono procedimenti interni (endoprocedimenti e/o subprocedimenti), senza più efficacia e rilevanza autonoma.
IL SUAP OPERA SECONDO DUE TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO:
1) PROCEDIMENTO ORDINARIO (art. 7 del DPR 160/2010) per tutte le attività non soggette al procedimento automatizzato di cui sotto.
Il SUAP, entro 30 gg dal ricevimento dell'istanza per l'esercizio dell'attività, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa e decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
Il SUAP verifica la completezza della documentazione, adotta il provvedimento conclusivo entro 30 giorni, decorso il termine di cui sopra, ovvero indice una conferenza di servizi nel caso debba acquisire intese, nulla/osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.
Il Responsabile del SUAP può indire una conferenza di servizi anche su istanza dell'interessato o dell'Agenzia delle Imprese.
La conferenza dei servizi è sempre indetta quando i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti, o assensi abbiano una durata superiore a 90gg, ovvero nei casi previsti dalla normativa regionale.
Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli art. da 14 a 14-ter della legge n. 241/90, è ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
2) PROCEDIMENTO AUTOMATIZZATO (ART. 5 DPR 160/2010) per tutte le attivita' soggette alla disciplina della SCIA, ovvero le attivita' regolamentate dall'art. 19 della legge 241/1190 e s.m.i..
La SCIA, nel caso in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro delle imprese che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta.
La segnalazione deve essere corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonchè dagli elaborati tecnici di cui all'art. 19 comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i..
Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. La presentazione di una SCIA completa ed il rilascio da parte dell'ufficio della ricevuta di deposito consentono all'imprenditore di avviare immediatamente la propria attivita'.
Copia della documentazione viene trasmessa a cura del SUAP agli uffici competenti per le verifiche ex post del possesso dei requisiti, entro 60 giorni dal ricevimento della pratica.
Nel caso di SCIA in materia edilizia il termine di 60 giorni è ridotto a 30come previsto al comma 6-bis della Legge 241/90 e s.m.i. 

Che cosA è la SCIA

La SCIA - Segnalazione Certificata di Inizio Attività che in Lombardia era conosciuta come DIAP - è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.
La SCIA, nella rinnovata formulazione dell'art. 19 della legge 241/90, produce infatti effetti immediati.
In base al nuovo regime, la dichiarazione dell'imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e all'occorrenza, devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici.
E' importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica destinataria di una SCIA dovrà accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.
Tecnicamente la SCIA, da trasmettere al SUAP del Comune di Erbusco esclusivamente con modalità telematica, è un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando gli schemi della modulistica unificata, appositamente predisposti dalla Regione Lombardia (D.D.G. n. 2481 del 18.03.2011 pubblicato sul B.u.r.l. n. 12 del 22.03.2011).
Con la recente emissione dei nuovi modelli, la procedura della SCIA si applica alle più svariate tipologie di attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.
A seconda dei casi, la SCIA deve essere presentata utilizzando:

  • il Modello A se si tratta di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell'attività (sede, aspetti merceologici, locali-impianti, ciclo produttivo, altre variazioni);
  • il Modello B se si tratta di subingresso o di cambio di ragione sociale senza modifiche strutturali dell'attività, sospensione, ripresa, cessazione dell'attività e modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali.

Ai Modelli A e B vanno allegate le Schede aggiuntive 1/2/3/4/5/6 (a seconda delle diverse tipologie di attività).
Occorre compilare modelli SCIA distinti per ogni tipologia di attività economica attivata e/o modificata.

Quando occorre presentarla: la SCIA deve essere presentata prima dell'inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell'attività; la sua presentazione - avvenuta in modo corretto e completo - accompagnata dalla ricevuta di avvenuto deposito emessa dal Comune di Erbusco, costituisce titolo necessario per intraprendere l'esercizio dell'attività e/o modificarla.

Quando non serve: non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:

  • non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  • non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
  • non producano rifiuti speciali pericolosi;
  • non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente.

A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l'elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.
Sono in ogni caso assoggettati all'obbligo di presentazione della SCIA i soggetti interessati per le attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano:

  • industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 ) precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio;
  • attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti (vedi Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020 ) precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio;
  • attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi (vedi punto 6 dell'allegato 3C della Deliberazione Giunta Regionale 14 maggio 1999, n. 6/43036);
  • deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.

Chi deve sottoscriverla: sottoscrive la SCIA il titolare o il legale rappresentante dell'impresa ubicata sul territorio del Comune di Erbusco.

Come e a chi, deve essere presentata: In base alle nuove regole stabilite dal D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, una pratica SCIA - composta dalla nuova modulistica regionale e dai relativi allegati - deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, e quindi non può più essere presentata in forma cartacea allo sportello Suap (neanche in caso di invio per posta o per fax). Le pratiche presentate seguendo le previgenti modalità tradizionali, per legge, saranno considerate irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.
In data 28/09/2011 il Ministero dello Sviluppo Economico ha però comunicato che, per garantire la continuità della funzione amministrativa nelle more dell'attuazione della riforma, sarà ancora possibile PER UN BREVE PERIODO inviare la documentazione secondo le modalità previste dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. (modalità cartacea).

INVIO TELEMATICO DELLA SCIA

Diversi sono i canali che potrete utilizzare affinché una pratica SCIA possa essere considerata "inviata telematicamente":
LA MODALITA' ASSISTITA TRAMITE UN INTERMEDIARIO DI FIDUCIA:

  • ricorrendo alla propria Associazione di Categoria;
  • ricorrendo al proprio Professionista;

che potranno utilizzare i seguenti strumenti:

  1. la procedura telematica messa a punto dal sistema camerale delle Camere di Commercio italiane, denominato ComUnica Starweb (informazioni consultando il sito internet della Camera di Commercio di Brescia all'indirizzo www.bs.camcom.it);
  2. la procedura telematica messa a punto dalla Regione Lombardia, denominata M.u.t.a. (informazioni consultando l'indirizzo: www.muta.servizirl.it).

Nel caso intendiate farvi assistere da un intermediario, a cui conferire apposita PROCURA (quindi avendo privilegiato le opzioni 1 o 2. di cui sopra) dovrete recarvi presso l'Associazione di Categoria/il Professionista di vostra fiducia e seguire le istruzioni che vi verranno fornite.
oppure, in subordine
AUTONOMAMENTE: tramite Posta Elettronica Certificata, nella seguente modalità.
Attenzione! Per utilizzare questa modalità nella veste autonoma di cittadino/imprenditore dovrete necessariamente dotarvi dei seguenti due dispositivi informatici:

  • casella di posta PEC (acquistabile sul mercato presso vari gestori, eventualmente anche acquisendo una casella gratuita su www.postacertificata.gov.it);
  • smart-card e similari di firma digitale forte (anche in questo caso sarà possibile acquistare sul mercato tale dispositivo).

Se intendete provvedere autonomamente, ricordiamo che oltre ad aver acquisito la PEC e la firma digitale cui si è appena fatto cenno, dovrete consultare attentamente le schede informative presenti nello spazio dedicato allo Sportello Unico per le Attività Produttive allestito dal Comune di Erbusco, scaricare la modulistica occorrente per la tipologia di attività che volete iniziare e/o modificare, compilarla, farne una scansione, firmarla digitalmente e trasmetterla alla casella PEC  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , attivata unicamente per la ricezione delle pratiche SCIA.
Ovviamente, agli intermediari non è vietato ricorrere all'utilizzo del canale di trasmissione .
Le operazioni da compiere sono le stesse appena descritte, ma va ricordato che, oltre all'assistenza da prestare all'impresa nelle fasi di compilazione e successiva presentazione telematica della pratica SCIA è prevista - in aggiunta agli altri specifici allegati - la trasmissione dell'apposita procura conferita dall'impresa cliente.
Risposte telematiche del SUAP:
Lo sportello SUAP con l'avvenuto inoltro della pratica, secondo le modalità telematiche sopra evidenziate, rilascia una:

  • ricevuta automatica dell'avvenuta consegna alla casella PEC del SUAP
  • ricevuta di avvenuta protocollazione dalla casella PEC del SUAP

La seconda ricevuta, quella relativa alla protocollazione, viene rilasciata solo se la pratica è completa ed è stata correttamente compilata, ed è pertanto possibile iniziare l'attività oggetto della SCIA. Da questa data si ha il decorso di tutti i termini di legge.
In generale, sulla trasmissione telematica delle SCIA, si ricorda che:

  • una SCIA non correttamente compilata o incompleta è irricevibile e quindi inefficace al fine di iniziare e/o modificare un'attività economica/produttiva;
  • la compilazione dei campi nei Modelli e l'aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l'attività che si vuole attivare e/o modificare;
  • al momento della loro presentazione telematica, le SCIA vengono sottoposte al solo controllo formale, volto ad individuare le eventuali informazioni e/o allegati mancanti;
  • a fronte della positiva verifica di completezza formale compiuta dai nostri addetti, ogni SCIA telematica così pervenuta, riceverà la dovuta protocollazione e, di seguito, il SUAP restituirà l'apposita ricevuta di pratica alla casella PEC espressamente indicata dall'impresa;
  • in caso di verifica negativa a causa della trasmissione di una pratica SCIA incompleta, analogamente il SUAP indirizzerà la conseguente comunicazione di irricevibilità sempre alla casella PEC espressamente indicata dall'impresa, indicando i motivi di incompletezza che impongono di ripresentare la SCIA e impediscono l'avvio dell'attività dichiarata;
  • le SCIA presentate al SUAP del Comune di Erbusco vengono trasmesse agli enti di controllo (ASL e ARPA) per le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo, l'intervento dei suddetti enti si sposta, pertanto, da un'azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell'autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva di controllo, su aziende e imprese già in esercizio, per via della sola presentazione di una SCIA ricevibile quindi efficace;
  • le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rimangono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante;
  • lo svolgimento dell'attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori (multe e, nei casi più gravi, la chiusura dell'attività).
Elenco attività produttive in SCIA
  • commercio al dettaglio in sede fissa;
  • commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza);
  • attività ricettive in genere;
  • attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
  • attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
  • attività di agriturismo;
  • commercio all'ingrosso settore alimentare;
  • trasporto di prodotti alimentari;
  • commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;
  • commercio di additivi e premiscele destinate all'alimentazione animale;
  • stabilimenti industriali;
  • attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui alla Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020;
  • vendita e somministrazione temporanea in aree private, da svolgere in occasione di eventi, iniziative;
  • somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;
  • somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza);
  • somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti;
  • somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
  • somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi;
  • sub ingresso in esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
  • variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
  • sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
  • modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
  • modifica dei locali-impianti;
  • modifica degli aspetti merceologici;
  • modifica del ciclo produttivo (+ eventuale cambio di denominazione).
Normativa di riferimento Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 come modificato dal Decreto Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 440 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione d'impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo, n. 59" Legge 6 agosto 2008, n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" Direttiva 2006/123/CE emanata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione Europea e relativa ai servizi nel mercato interno Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010 , n. 159 "Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008" Avviso alla cittadinanza