Con la Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 commi dal 730 al 783, (legge di Bilancio 2020) è stata riscritta la disciplina dell’Imposta Municipale Propria – IMU- unificando dal 2020 le precedenti IMU e TASI, nella cosiddetta NUOVA IMU.

Il Regolamento, e le Aliquote della nuova IMU, sono sotto pubblicate sul sito del Comune oltre che sul sito Ministeriale.

SCADENZE IMU ANNO D’IMPOSTA 2024:
ACCONTO IMU  : 17/06/2024
SALDO IMU: 16/12/2024

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Quali soggetti interessa. Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Quali immobili riguarda: Fabbricati, aree fabbricabili.

Si fa presente che:

  • per i terreni agricoli sono esenti dall’anno d’Imposta 2016, ai sensi dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208, in quanto il Comune di Erbusco è compreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero dell’economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
  • che solo per i fabbricati del gruppo catastale D, il calcolo dell’IMU è previsto con la suddivisione tra quota Stato (determinata utilizzando l’aliquota base IMU 7,6 ‰) e quota Comune (aliquota ottenuta dalla differenza tra aliquota ordinaria del Comune e aliquota base della quota Stato).
  • che è diversa la modalità di calcolo dell’imposta per le aree edificabili, data dalla moltiplicazione del valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione dell’area (da indicare nella dichiarazione IMU) per l’aliquota, rapportato alla percentuale di possesso e ai mesi di possesso. Una nuova dichiarazione IMU deve essere resa in caso di variazione del valore o cessazione dell’edificabilità per variazione al PGT del Comune.
  • che L’IMU non si applica sull’abitazione principale e su quelle ad essa assimilate (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1-A/8-A/9) e sulle pertinenze della stessa.

Abitazione principale. Si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 

Per pertinenze dell’abitazione principale ai fini IMU si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Entrambe le definizioni sono indicate nell’art. 1, comma 741 lett. b) e della Legge 27/12/2019 n. 160.

ATTENZIONE – Il concetto di abitazione principale ai fini IMU è DIVERSO dalle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” previste per altre imposte, quali l’IRPEF e l’imposta di registro. Come sopra precisato per l’agevolazione ai fini IMU è necessaria l’acquisizione della residenza anagrafica nell’immobile.
Pertanto, se per usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa su di un immobile è sufficiente acquisirvi residenza entro i 18 mesi successivi all’acquisto, questo NON È VALIDO ai fini IMU, in quanto in mancanza di residenza anagrafica e dimora abituale l’immobile sarà considerato come soggetto ad aliquota ordinaria.

Si considerano assimilate all’abitazione principale:

1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari  soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6) L ‘unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

COME SI CALCOLA IL TRIBUTO
ai sensi dell’art. 1 comma 745 della legge 160/2019:

Base imponibile. Per i fabbricati la base imponibile si calcola applicando alla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:

160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;

65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);

Errori nel versamento

Nel caso di errori nell’operazione di versamento riguardanti le seguenti fattispecie:

codice fiscale, codice tributo, altre indicazioni sul modello F24 (acconto, saldo, etc.) : è opportuno che il contribuente ne dia comunicazione all’Ufficio Tributi per la loro correzione;
codice ente: il contribuente dovrà presentare istanza di riversamento all’ente che ha erroneamente percepito l’importo versato e trasmetterne copia all’ente soggetto attivo del tributo;
importi versati: è possibile presentare istanza di rimborso se superiori al dovuto (i versamenti in acconto effettuati in eccesso andranno conguagliati con il saldo); se inferiori si rimanda alla pagina dedicata al ravvedimento operoso.
In caso di errori imputabili all’intermediario (banca o posta) incaricato del versamento il contribuente dovrà contattare lo stesso, chiedendo la rettifica della delega F24 senza alcun costo aggiuntivo e darne comunque comunicazione all’Ufficio Tributi.

Ravvedimento operoso

In caso di mancato o parziale pagamento alle date di scadenza è possibile regolarizzare la propria posizione effettuando un tardivo versamento e pagando una sanzione ridotta e gli interessi di mora sulla parte imposta ancora dovuta.
Per maggiori informazioni contattare l’ufficio tributi comunale 030/7767331 – tributi@comune.erbusco.bs.it.

ANNO D’IMPOSTA 2024
Con l’approvazione della Deliberazione consiliare n. 34 del 28 dicembre 2023, sono state confermate le aliquote già approvate l’anno precedente.

Si informa inoltre che, il Comune di Erbusco, provvede all’invio al domicilio, per le persone fisiche, di un estratto conto della situazione immobiliare ai fini IMU e dei modelli di pagamento F24 precompilati.

Si invitano i contribuenti a verificare i dati riportati nell’estratto conto se corrispondenti alla realtà, oppure se vi siano delle variazioni, omissioni o altro, comprese quelle che interverranno nell’anno in corso, a rivolgersi all’Ufficio Tributi al fine del ricalcolo dell’Imposta IMU.

Si comunica inoltre che al Comune non è preclusa alcuna possibilità di accertamento per eventuali immobili non dichiarati, o modificati, per i quali non è stata fatta apposita denuncia ai fini IMU, nè il recupero della eventuale maggiore imposta dovuta in relazione alla attribuzione della rendita definitiva dal catasto per quegli immobili che ne siano attualmente sprovvisti.

È possibile contattare l’ufficio Tributi del Comune per ulteriori informazioni sul calcolo ed eventuali consulenze approfondite.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ai sensi della Legge 160 del 27/12/2019, con decorrenza dal 01/01/2020, approvato con deliberazione del C.C. n. 16 del 26/06/2020.

PER INFORMAZIONI SU ORARI E RECAPITI si rimanda alla sezione Uffici.

ANNO D’IMPOSTA 2023
Con l’approvazione della Deliberazione consiliare n. 2 del 28/02/2023, sono state confermate le aliquote già approvate l’anno precedente, a cui si rimanda.
SCADENZE IMU ANNO D’IMPOSTA 2023:
ACCONTO IMU: 16/06/2023
SALDO IMU: 18/12/2023

NUOVO REGOLAMENTO IMU DELIB.ALIQUOTE ANNO 2020 VALORI AREE EDIFICABILI

DELIB. G.C. N. 52/2020 DIFFERIMENTO TERMINI SCADENZA RATA ACCONTO IMU 2020

Data: 04/09/2020
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DELIB. ALIQUOTE IMU ANNO 2021

Data: 07/05/2021
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Delib. aliquote IMU anno 2022

Data: 09/05/2022
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DETERMINAZIONE DEI VALORI DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU – ANNO 2017

Data: 01/06/2022
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INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 29 DEL 21/02/2017

Data: 01/06/2022
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DELIB. ALIQUOTE IMU ANNO 2023

Data: 10/03/2023
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DELIB. ALIQUOTE IMU ANNO 2024

Data: 19/01/2024
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