Imposta unica comunale IUC (componente TASI)
L’articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, ha disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
L’imposta unica comunale è composta:
- dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nei tributi
- per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le abitazioni principali (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9),
- tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o detentore;
PER GLI ANNI DI IMPOSTA 2016 – 2017 – 2018 il Comune di Erbusco, rispettivamente con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 26 del 29/04/2016, n. 6 del 17/03/2017 e n. 4 del 09/02/2018, ha disposto l’azzeramento dell’aliquota relativa alla TASI.
Quali soggetti interessa. Il Comune di Erbusco con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 15 del 09/04/2014 e n. 23 del 14/07/2015, ha stabilito di applicare, per gli anni 2014 e 2015, la TASI esclusivamente agli immobili adibiti ad abitazione principale comprese quelle ad esse assimilate e relative pertinenze, i quali sono esclusi dal versamento dell’IMU. Sono escluse dal versamento della TASI le abitazioni principali di categoria A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze. |
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Abitazione principale e assimilate: si intende l’unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A (esclusa A/10) dove il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorano e risiedono anagraficamente |
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Pertinenze abitazione principale. si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo |
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COME SI CALCOLA IL TRIBUTO Base imponibile. Per i fabbricati la base imponibile si calcola applicando alla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
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Aliquote Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 14/07/2015, sono state deliberate le seguenti aliquote per l’anno 2015:
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Detrazioni. Nessuna |
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QUANDO E COME SI VERSA. In due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un’unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si fa luogo al versamento se l’imposta dovuta per tutto l’anno è inferiore a 12,00 euro. Qualora l’importo della singola rata risulti inferiore a detto importo, la relativa somma è trascinata a saldo. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, compilando l’apposita sezione “IMU e altri tributi locali”. Il modello di versamento F24 e le istruzioni per la compilazione sono reperibili sul sito comunale e presso gli sportelli bancari e postali ove è possibile effettuare i versamenti. I codici da utilizzare sono i seguenti: Codice Ente – Comune di Erbusco : D421 Codici Tributo:
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Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al Regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 09/04/2014 e modificato con deliberazioni consiliari n. 21 del 14/07/2015 e n. 24 del 29/04/2016.