L’articolo 1, comma 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, ha disposto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore.
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali
L’imposta unica comunale è composta, oltre alla TASI e alla TARI, dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, è dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) ed è integrata dal Regolamento comunale che è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/04/14, e modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 21 del 14/07/2015 e n. 24 del 29/04/2016.
Il Regolamento, le Tariffe ed Aliquote delle componenti della IUC, sono pubblicate sul sito del Comune oltre che sul sito Ministeriale.
Quali soggetti interessa. Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Quali immobili riguarda: Fabbricati, aree fabbricabili e terreni.
Si fa presente :
- che i terreni agricoli esistenti sul territorio del Comune di Erbusco, erano:
- esenti fino all’anno d’imposta 2013, in applicazione dell’art. 7, comma 1, lettera H del D.Lgs 504/92;
- per gli anni 2014 e 2015 soggetti a IMU, (con aliquota base IMU 7,6 ‰) in applicazione del Decreto Interministeriale del 28/11/2014, emanato ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.L. 66/2014, che ha modificato l’elenco dei comuni montani o di collina;
- esenti dall’anno d’Imposta 2016, ai sensi dell’art. 1 della Legge 28/12/2015 n. 208, in quanto il Comune di Erbusco è compreso nell’elenco di cui alla circolare del Ministero dell’economia e delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
- che solo per i fabbricati del gruppo catastale D, il calcolo dell’IMU è previsto con la suddivisione tra quota Stato (determinata utilizzando l’aliquota base IMU 7,6 ‰) e quota Comune (aliquota ottenuta dalla differenza tra aliquota ordinaria del Comune e aliquota base della quota Stato).
- che è diversa la modalità di calcolo dell’imposta per le aree edificabili, data dalla moltiplicazione del valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione dell’area (da indicare nella dichiarazione IMU) per l’aliquota, rapportato alla percentuale di possesso e ai mesi di possesso. Una nuova dichiarazione IMU deve essere resa in caso di variazione del valore o cessazione dell’edificabilità per variazione al PGT del Comune.
- che L’IMU non si applica sull’abitazione principale e su quelle ad essa assimilate (ad eccezione di quella classificata in categoria catastale A/1-A/8-A/9) e sulle pertinenze della stessa.
Abitazione principale. Si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale ai fini IMU si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Entrambe le definizioni sono indicate nell’art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 .
ATTENZIONE – Il concetto di abitazione principale ai fini IMU è DIVERSO dalle agevolazioni per l’acquisto della “prima casa” previste per altre imposte, quali l’IRPEF e l’imposta di registro. Come sopra precisato per l’agevolazione ai fini IMU è necessaria l’acquisizione della residenza anagrafica nell’immobile.
Pertanto, se per usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa su di un immobile è sufficiente acquisirvi residenza entro i 18 mesi successivi all’acquisto, questo NON È VALIDO ai fini IMU, in quanto in mancanza di residenza anagrafica e dimora abituale l’immobile sarà considerato come soggetto ad aliquota ordinaria.
Si considerano assimilate all’abitazione principale:
· l’unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata o concessa in comodato d’uso gratuito;
· la casa coniugale e relative pertinenze assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Conseguentemente, il soggetto passivo d’imposta è il coniuge assegnatario;
· l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dal socio assegnatario;
· l’unica unità immobiliare posseduta e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, senza che siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
· i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
COME SI CALCOLA IL TRIBUTO
Base imponibile. Per i fabbricati la base imponibile si calcola applicando alla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
Comodati d’uso gratuito a parenti
L’art. 1 comma 10 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) modificando l’art. 13, commi 2-3 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha introdotto, con la lettera 0a al c. 3 del predetto articolo, un’agevolazione per gli immobili dati in comodato d’uso gratuito a parenti e da essi adibiti a loro abitazione principale consistente nell’abbattimento del 50% della base imponibile IMU.
La norma prevede vincoli espliciti all’applicazione dell’agevolazione:
- vincolo di parentela, l’agevolazione è possibile solo se il comodatario (chi usufruisce del comodato) e il comodante (chi dà in comodato) sono parenti in linea retta entro il primo grado (genitori con figli e viceversa);
- vincolo di residenza e destinazione, il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l’immobile dato in comodato, il comodatario deve inoltre adibire detto immobile ad abitazione principale propria e della sua famiglia;
- vincolo sul possesso di altri immobili (abitativi): il comodante può possedere esclusivamente l’immobile dato in comodato o al più possedere un altro immobile adibito ad abitazione principale propria e della sua famiglia; il comodante può invece possedere altri immobili non abitativi, quali ad es. negozi, uffici, terreni e aree fabbricabili.
- L’agevolazione si estende alle pertinenze dell’abitazione data in comodato (che devono essere comprese nel contratto di comodato) nella misura massima di un’unità pertinenziale per categoria C2, C6 e C7 (come anche precisato nella risoluzione del Dipartimento Finanze del Ministero n. 1/DF del 17/02/2016).
La norma prevede inoltre i seguenti adempimenti formali:
- il contratto di comodato d’uso deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, entro 20 giorni dalla stipula,
- per l’applicazione dell’agevolazione è dovuta da parte del comodante la presentazione del modulo di “concessione in comodato d’uso gratuito..”, ovvero della dichiarazione IMU nella quale va attestato il possesso dei requisiti prescritti dalla norma.
- L’agevolazione decorre dalla data di stipula del contratto di comodato, anche in caso di tardiva registrazione purché sanata mediante ravvedimento. L’agevolazione decorre dalla data di registrazione in caso di tardiva registrazione senza che sia intervenuto ravvedimento.
Infine si ricorda che la norma esclude dall’agevolazione i fabbricati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Errori nel versamento
Nel caso di errori nell’operazione di versamento riguardanti le seguenti fattispecie:
- codice fiscale, codice tributo, altre indicazioni sul modello F24 (acconto, saldo, etc.) : è opportuno che il contribuente ne dia comunicazione all’Ufficio Tributi per la loro correzione;
- codice ente: il contribuente dovrà presentare istanza di riversamento all’ente che ha erroneamente percepito l’importo versato e trasmetterne copia all’ente soggetto attivo del tributo;
- importi versati: è possibile presentare istanza di rimborso se superiori al dovuto (i versamenti in acconto effettuati in eccesso andranno conguagliati con il saldo); se inferiori si rimanda alla pagina dedicata al ravvedimento operoso.
- In caso di errori imputabili all’intermediario (banca o posta) incaricato del versamento il contribuente dovrà contattare lo stesso, chiedendo la rettifica della delega F24 senza alcun costo aggiuntivo e darne comunque comunicazione all’Ufficio Tributi.
Ravvedimento operoso
In caso di mancato o parziale pagamento alle date di scadenza è possibile regolarizzare la propria posizione effettuando un tardivo versamento e pagando una sanzione ridotta e gli interessi di mora sulla parte imposta ancora dovuta.
Per maggiori informazioni consultare l’area tematica dedicata al ravvedimento operoso.
Simulazione del calcolo dell’imposta
Per una simulazione di calcolo on-line delle imposta IMU dovuta per immobili situati nel Comune di Erbusco, è possibile utilizzare il programma predisposto grazie alla collaborazione con l’A.N.U.T.E.L. – Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali.
La suddetta simulazione non esonera il contribuente da una verifica sulla correttezza dei dati inseriti, pertanto si consiglia di utilizzare visure catastali aggiornate ogni anno. Il calcolatore non contempla aliquote e fattispecie particolari (es. fabbricati invenduti imprese, ecc.), per cui si invita il contribuente a prestare la massima attenzione ai dati inseriti e a verificare sempre quanto il calcolatore propone come versamento d’imposta dovuto. Si consiglia inoltre di verificare sempre che le aliquote proposte automaticamente dal calcolatore corrispondano a quelle da ultimo deliberate dal comune. Qualora non vi fosse corrispondenza, è possibile inserire manualmente l’aliquota corretta. Il Comune di Erbusco non è responsabile di eventuali errori nella compilazione.
ANNO D’IMPOSTA 2019
Con l’approvazione della Deliberazione consiliare n.4 del 01/03/2019, sono state confermate le aliquote già approvate l’anno precedente per le componenti IMU, a cui si rimanda.
Si informa inoltre che, il Comune di Erbusco, provvede all’invio al domicilio, per le persone fisiche, di un estratto conto della situazione immobiliare ai fini IMU e dei modelli di pagamento F24 precompilati.
Si invitano i contribuenti a verificare i dati riportati nell’estratto conto se corrispondenti alla realtà, oppure se vi siano delle variazioni, omissioni o altro, comprese quelle che interverranno nell’anno in corso, a rivolgersi all’Ufficio Tributi al fine del ricalcolo dell’Imposta IMU.
Si comunica inoltre che al Comune non è preclusa alcuna possibilità di accertamento per eventuali immobili non dichiarati, o modificati, per i quali non è stata fatta apposita denuncia ai fini IMU, nè il recupero della eventuale maggiore imposta dovuta in relazione alla attribuzione della rendita definitiva dal catasto per quegli immobili che ne siano attualmente sprovvisti.
È possibile contattare l’ufficio Tributi del Comune per ulteriori informazioni sul calcolo ed eventuali consulenze approfondite.
PER INFORMAZIONI SU ORARI E RECAPITI si rimanda alla sezione Uffici