IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Anno d’Imposta 2013

Cosa e’ l’IMU

L’IMU, (imposta municipale propria sperimentale) sostituisce dal 2012 l’ICI e l’IRPEF sui redditi fondiari riguardanti i beni non locati. Il presupposto dell’imposta è lo stesso dell’ICI: il possesso di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli. Si fa presente che i terreni agricoli esistenti sul territorio del Comune di Erbusco sono esenti ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. h) del D.Lgs n. 504 del 30/12/1992.

Chi deve pagare l’IMU

I soggetti passivi (cioè tenuti al pagamento dell’IMU) sono: i proprietari, i titolari di diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, diritto di superficie, locatari nei casi di contratto di leasing immobiliare, concessionari di aree demaniali. Si considera detentore del diritto di abitazione, e perciò soggetto all’IMU, il coniuge separato o divorziato assegnatario dell’abitazione.

Abitazioni Principali

Per abitazione principale si intende l’unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A (esclusa A/10) dove il possessore ed il suo nucleo famigliare dimorano e risiedono anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale ai fini IMU si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Entrambe le definizioni sono indicate nell’art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201

Il decreto legge n. 54/2013, ha sospeso il versamento in acconto dell’IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze.

Il decreto legge 133 del 30.11.2013 ha stabilito la parziale cancellazione dell’IMU 2013 sulle abitazioni principali, sulle abitazioni assimilate e relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di lusso classificate A1, A8, A9 e relative pertinenze ed ha introdotto la cosiddetta “Mini IMU”.

Il Comune di Erbusco avendo deliberato per l’anno d’imposta 2013 l’aliquota dello 5‰ al contribuente compete:

  1. Per le abitazioni principali non di lusso, la quota di Mini IMU, con scadenza il 24/01/2014, pari al 40% dell’aliquota dell’1 ‰ mentre la restante parte viene rimborsata ai Comuni dallo Stato.
  2. Per le abitazioni di lusso, classificate in categoria catastale A1, A8 e A9, l’IMU applicando l’aliquota del 5‰, con detrazione di € 200,00, con scadenza il 16 dicembre 2013.

Aliquote anno 2013

  • 40% dell’ 1 ‰ – Abitazione principale e relative pertinenze soggette a mini-IMU
  • 5 ‰ – Abitazione principale e relative pertinenze cat. A1,A8,A9
  • 9 ‰ – Aree fabbricabili
  • 9 ‰ – Ordinaria
  • Esenti – Terreni agricoli
  • Esenti – Fabbricati rurali ad uso strumentale cat. D10 – ai sensi del D.L 31/08/2013 n. 102 art. 1 e ai sensi del D.L. 30/11/2013 n. 133 art.1 comma1 lett. e)

 

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria , approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 26/09/2012 e modificato con deliberazione consiliare n. 19 del 31/07/2013.