Cittadinanza italiana
La cittadinanza italiana si acquisisce:
- per nascita
- per adozione
- per matrimonio
- per beneficio di legge
- per naturalizzazione a seguito di Decreto del Presidente della Repubblica
Per maggiori informazioni accedi al sito del Ministero dell’Interno
Cittadinanza per matrimonio o per residenza (c.d. naturalizzazione)
I cittadini stranieri che intendono acquisire la cittadinanza italiana per matrimonio o per residenza (c.d. “naturalizzazione”) devono seguire le indicazioni fornite dalla Prefettura di Brescia.
Accedi direttamente al sito della Prefettura di Brescia.
Giuramento per chi ha ottenuto il Decreto di cittadinanza
Perchè la cittadinanza conferita con Decreto abbia efficacia, l’interessato deve prestare giuramento “di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato” dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 91/1992. La cittadinanza ha effetto dal giorno successivo al giuramento.
A seguito del giuramento, anche i figli minori conviventi con il genitore che ha giurato diventano italiani previa attestazione del Sindaco. L’Ufficio di Stato Civile procede a verificare la condizione di convivenza. Alla maggiore età i figli potranno rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altre cittadinanze.
Dichiarazione di elezione di cittadinanza dei diciottenni nati in Italia
I ragazzi stranieri nati in Italia, residenti legalmente in Italia sin dalla nascita in età tra i 18 e i 19 anni, che intendono assumere la cittadinanza italiana, devono prenotare un appuntamento con l’Ufficio di Stato Civile – Ufficio Cittadinanza del Comune di residenza, per la verifica delle condizioni richieste dalla legge (art. 4 Legge n. 91/1992).
Riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis“
I cittadini stranieri di antico ceppo italiano ed i discendenti di persone nate e già residenti nei territori appartenenti all’impero austro-ungarico possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis, presentando domanda al Comune italiano di residenza, oppure all’Autorità Consolare in caso di residenza all’estero, ai sensi delle circolari del Ministero dell’Interno n. K.28.1 dell’8.4.1991 e n. K.78 del 19.2.2001.
Possesso ininterrotto della cittadinanza italiana
Le cittadine italiane coniugate con cittadini stranieri dopo il 1° gennaio 1948, che hanno perso la cittadinanza italiana per effetto della Legge n. 555 del 13.6.1912, possono ottenere che venga loro riconosciuto il mantenimento ininterrotto della cittadinanza italiana, presentando domanda al Comune italiano di residenza, oppure all’Autorità Consolare in caso di residenza all’estero, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. K.60.1 dell’8.1.2001.
Dichiarazione di volontà di riacquisto della cittadinanza italiana
L’art. 13 della Legge n. 91/1992 prevede i casi di riacquisto della cittadinanza italiana per gli ex-connazionali. In particolare riacquista la cittadinanza italiana colui che dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica. L’effetto del riacquisto è comunque automatico dopo un anno dalla data in cui l’ex-connazionale ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica, salvo non faccia una dichiarazione di rinuncia entro lo stesso termine.
Dichiarazione di espressa rinuncia della cittadinanza
Per rinunciare all’effetto automatico di riacquisto della cittadinanza italiana dopo un anno di residenza in Italia, come previsto sopra, l’ex-connazionale deve fare una espressa dichiarazione presso l’Ufficio di Stato Civile – Ufficio Cittadinanza.
La dichiarazione di rinuncia resa davanti all’Ufficiale dello Stato Civile sarà iscritta nei registri pubblici e annotata sull’atto di nascita.
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