Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT)

In data 31 gennaio 2017 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” che, all’art. 4, introduce specifica regolamentazione in merito alle DAT.

Cosa sono le DAT

Ogni persona maggiorenne e capace d’intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. A tale fine indica una persona di fiducia, denominata “fiduciario“, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con i medici e le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace d’intendere e di volere. L’accettazione della nomina, da parte dello stesso, avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT, o con atto successivo, che è allegato alla DAT medesima.

La forma delle DAT

Le DAT possono essere redatte nella forma di:

  • atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • scrittura privata che può essere consegnata personalmente dal disponente all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza, ovvero presso le strutture sanitarie preposte all’adempimento.

La consegna delle DAT all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza anagrafica

L’Ufficiale dello Stato Civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune.

NON PUO’ ricevere le DAT recate da disponenti non residenti.

Le DAT devono essere personalmente consegnate dal disponente in originale ed in copia. All’atto della consegna viene rilasciata idonea ricevuta da apporre sia sull’originale, sia sulla copia che verrà restituita al disponente.

 Le DAT ricevute vengono registrate in un ordinato elenco cronologico, appositamente predisposto nel programma informatico in dotazione del Settore, in attesa di poterle trasmettere alla banca dati del Ministero della Salute, di cui all’art. 1, comma 418 della L. n. 215/2017.

A tal fine vengono accuratamente custodite e conservate, in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali.

 L’Ufficiale di Stato Civile non autentica la firma apposta in calce alla DAT, limitandosi a verificare che la stessa sia autografa.

 L’Ufficiale di Stato Civile non può partecipare alla redazione della disposizione, né può fornire informazioni od avvisi in merito al contenuto, limitandosi a verificare i presupposti della consegna (cioè l’identità del disponente e la sua residenza anagrafica nel Comune) e a riceverla, come disposto dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero della Salute, con Circolare dell’8.2.2018, n. 1.