Pubblicazione di matrimonio
La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche nel caso di matrimonio religioso, ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
Nel procedimento anzidetto si possono distinguere tre fasi:
- avvio della pratica di matrimonio: inizia con la richiesta della pubblicazione, effettuata da entrambi gli sposi che devono presentarsi personalmente all’Ufficio di Stato Civile. In tale sede verranno rese le dichiarazioni e firmato l’apposito “processo verbale”. Qualora gli sposi intendano contrarre matrimonio religioso, devono essere muniti della richiesta del Parroco.
Non è richiesta la presenza di testimoni. - istruttoria: durante questa fase l’ufficiale di stato civile acquisisce d’ufficio la documentazione necessaria a comprovare l’esattezza dei dati dichiarati utili alla celebrazione, presso i Comuni di nascita e residenza.
- esposizione delle pubblicazioni: completata l’acquisizione della documentazione necessaria, l’Ufficiale di Stato Civile provvede all’esposizione delle pubblicazioni all’Albo Pretorio, e/o a richiedere analoga esposizione al Comune di residenza dell’altro sposo, se diverso da Erbusco.
Le pubblicazioni devono rimanere affisse all’Albo Pretorio per almeno otto giorni interi.
Il matrimonio deve essere celebrato entri i sei mesi (180 giorni) successivi alla pubblicazione in qualsiasi Comune italiano.
Nel caso di matrimonio religioso i futuri sposi, trascorsi i termini di legge, ritireranno il nulla osta alla celebrazione, per la consegna al Parroco o al Ministro di culto.
Nel caso di matrimonio civile da celebrarsi in Comune diverso da quello di residenza degli sposi, dovrà essere richiesta apposita delega.
REQUISITI
Maggiore età.
I minori devono essere in possesso dell’autorizzazione del Tribunale per i minorenni.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- Nel caso di matrimonio civile: richiesta di pubblicazione da parte dei due futuri sposi;
- nel caso di matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione da parte del parroco o del ministro di culto;
- nel caso di straniero che vuole sposarsi in Italia: nulla osta al matrimonio previsto dall’art. 116 del Codice Civile, rilasciato dall’autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del paese di provenienza.
CONTRIBUZIONE
L’atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo pari ad euro 16,00 (euro 32,00 se uno degli sposi non è residente a Erbusco, euro 48,00 se matrimonio per delega).
TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Il certificato di eseguite pubblicazioni/nulla osta al matrimonio religioso può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo al compiuto termine di otto giorni della pubblicazione.
Celebrazione del matrimonio civile
I matrimoni vengono celebrati dal Sindaco, dagli Assessori e dai Consiglieri comunali delegati.
Gli sposi devono presentarsi con due testimoni maggiorenni, anche parenti degli sposi, muniti di valido documento d’identità.
REQUISITI: Compimento delle pubblicazioni senza opposizione.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Se entrambi gli sposi sono residenti fuori Erbusco, deve essere presentata la delega rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile che ha effettuato le pubblicazioni.
Per il matrimonio in imminente pericolo di vita, deve essere presentato il certificato medico che attesti l’imminente pericolo di vita dello/a sposo/a e la sua capacità di intendere e di volere.
L’Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova lo/a sposo/a per celebrare il matrimonio con la presenza di 4 testimoni; in questo caso non sono necessarie le pubblicazioni.
Il matrimonio può essere celebrato non prima di 4 giorni ed entro 6 mesi (180 giorni) dal compimento delle pubblicazioni di matrimonio.
Matrimonio concordatario (celebrato con rito religioso e culti ammessi).
La richiesta di trascrizione è fatta dal Parroco o dal Ministro di Culto ammesso all’Ufficiale di Stato Civile entro 5 giorni dalla celebrazione.
Con la registrazione il matrimonio assume rilevanza giuridica anche per lo Stato Italiano.
REQUISITI: Compimento delle pubblicazioni senza opposizione.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: La richiesta di iscrizione è presentata dal Parroco o dal Ministro di Culto ammesso.
Per il rilascio della certificazione di matrimonio non occorre nessuna documentazione.
Scelta del regime patrimoniale
La scelta del regime di separazione dei beni generalmente avviene al momento della celebrazione del matrimonio, mediante apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro di Culto).
Se all’atto del matrimonio gli sposi non hanno scelto la separazione dei beni, possono farlo anche successivamente con atto notarile. La variazione sarà comunicata dal Notaio all’Ufficiale dello Stato Civile, il quale provvederà alla dovuta annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Per informazioni specifiche rivolgersi ad un notaio.
La scelta del regime patrimoniale: comunione legale dei beni, separazione dei beni, convenzioni matrimoniali modificative del regime patrimoniale legale è subordinato ad apposita annotazione da riportare sull’atto di matrimonio. Così come gli eventi che determinano lo scioglimento della comunione legale vengono annotati sull’atto di matrimonio sulla base di apposita comunicazione inviata dal Tribunale. Tale annotazione vale per l’opponibilità da parte di chiunque abbia interesse.
E’, infatti, dalla data dell’annotazione sull’atto di matrimonio che si producono gli effetti rispetto ai terzi.