Denuncia di nascita
La dichiarazione di nascita può essere resa da uno dei due genitori, da un medico/ostetrica che ha assistito al parto o da un’altra persona che ha assistito al parto o da un procuratore speciale.
La nascita deve essere denunciata:
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita;
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza.
Qualora la dichiarazione di nascita venga fatta dopo 10 giorni dalla nascita, l’Ufficiale dello Stato civile può accoglierla se vengono indicate le ragioni del ritardo.
Può essere attribuito un solo nome, composto anche da più elementi onomastici (fino a tre), corrispondente al sesso del bambino.
La dichiarazione di nascita può essere resa presso:
- Direzione Sanitaria dell’Ospedale e della Casa di Cura Privata in cui è avvenuta la nascita
- Comune in cui è avvenuto il parto
- Comune di residenza dei genitori
- Comune di residenza della madre se il padre risiede in altro Comune
- Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l’iscrizione anagrafica – residenza – del bambino sarà effettuata nel Comune ove risiede la madre)
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
- Attestazione di nascita rilasciata dall’ostetrica o dal medico cha ha assistito al parto ovvero constatazione di avvenuto parto.
- Documento valido di identità personale del dichiarante.
- Per i genitori stranieri non titolari di carta d’identità occorre esibire il passaporto e permesso di soggiorno.
L’ufficio nascite al momento della dichiarazione di nascita provvede al rilascio del codice fiscale del bambino.
Il rilascio della tessera sanitaria è di competenza dell’Asl presentando autocertificazione dello stato di famiglia e codice fiscale; è necessaria la presenza di un genitore.