Separazione, divorzio e annullamento dell’atto di matrimonio davanti al Giudice
L’Autorità Giudiziaria italiana (Tribunale o Corte) pronuncia provvedimenti di omologa di separazione consensuale, sentenze di separazione personale, di divorzio (cioè di scioglimento del matrimonio civile ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario), di annullamento di matrimonio civile, di delibazione di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio (annullamento Sacra Rota).
Il divorzio acquista validità a tutti gli effetti di legge con l’annotazione del provvedimento giudiziale, da parte dell’Ufficio di Stato Civile, sul relativo atto di matrimonio. Il provvedimento giudiziale deve essere trasmesso all’Ufficiale dello Stato Civile competente, direttamente dalla Cancelleria del Tribunale o Corte che l’ha emessa, quando sia passata in giudicato.
Le sentenze di divorzio possono essere pronunciate da Autorità straniere e pervengono agli Uffici di Stato Civile del Comune di celebrazione o trascrizione di matrimonio, ai fini della trascrizione, per il tramite dell’Autorità Diplomatica Consolare ovvero da parte dell’interessato.
Separazione e divorzio consensuali assistiti dall’Avvocato
I coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione o di divorzio, possono concludere una convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
Per proporre domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 12 mesi nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale.
L’accordo raggiunto con l’assistenza degli avvocati è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisi irregolarità, ovvero quando ritenga che l’accordo risponda all’interesse dei figli, comunica agli avvocati il nulla osta, ovvero autorizza l’accordo, ai fini degli adempimenti successivi.
Gli avvocati delle parti sono obbligati a trasmettere, entro il termine di 10 giorni, all’Ufficiale dello Stato Civile competente, copia autentica dell’accordo, munito delle attestazioni e certificazioni previste per legge, per le trascrizioni ed annotazioni nei registri di Stato Civile.
Per la trasmissione al Comune della convenzione di negoziazione assistita, gli avvocati devono utilizzare il modello predisposto dal Ministero dell’Interno d’intesa con il Consiglio Nazionale Forense e l’Istat, disponibile in calce alla pagina.
L’accordo raggiunto dai coniugi a seguito di convenzione assistita, produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia.
Separazione e divorzio consensuali innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile
I coniugi possono concludere personalmente, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile:
- di residenza di uno di loro, oppure
- del Comune dove è stato celebrato il matrimonio con rito civile o religioso (concordatario o di altri culti religiosi), oppure
- del Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato all’estero (di solito Comune di residenza o di iscrizione A.I.R.E.),
un accordo consensuale di separazione o di divorzio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato (per il quale è escluso il potere di rappresentanza),
SOLO ed ESCLUSIVAMENTE SE SI TROVINO nelle SEGUENTI CONDIZIONI:
- non abbiano figli minori;
- se hanno figli maggiorenni, gli stessi devono essere economicamente autosufficienti e capaci di agire, cioè non sottoposti agli istituti della tutela, curatela, amministrazione di sostegno e non devono essere portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge n. 104 del 5.02.1992.
Per proporre domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno 12 mesi nella procedura di separazione personale e da 6 mesi nel caso di separazione consensuale.
L’accordo consensuale di separazione o di divorzio, nonchè di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile:
- NON PUO’ CONTENERE PATTI di TRASFERIMENTO PATRIMONIALE PRODUTTIVI di EFFETTI TRASLATIVI DI DIRITTI REALI (come ad es.: l’uso della casa coniugale); non rientra nel divieto la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Le parti possono richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite, ed in particolare possono chiedere l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o la sua revisione quantitativa. Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale (mobiliare o immobiliare).
DIRITTO al RIPENSAMENTO
L’accordo consensuale di separazione o di divorzio concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile, prevede altresì il DIRITTO al RIPENSAMENTO: l’Ufficiale dello Stato Civile, dopo aver ricevuto le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di 30 giorni, per la conferma dell’accordo. Nel caso in cui i coniugi non adempiano all’obbligo di comparizione nella data fissata per la conferma dell’accordo, la mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo e della stessa viene dato conto nei registri di Stato Civile. Nel periodo intercorrente la data dell’atto e quella fissata per la conferma, l’Ufficiale dello Stato Civile svolgerà idonei controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai coniugi circa l’assenza di figli comuni, ovvero per quanto attiene l’eventuale incapacità giuridica dei figli maggiorenni. Il DIRITTO al RIPENSAMENTO non si applica alle dichiarazioni di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
L’Ufficiale dello Stato Civile, dopo la conclusione dell’accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, nonchè dopo la conferma dell’atto da parte degli interessati, comunica l’avvenuta iscrizione alla Cancelleria del Tribunale presso il quale sia stata iscritta la causa concernente la separazione o il divorzio, ovvero a quella del Giudice davanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica.
L’accordo concluso dai coniugi innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali in materia.