Le forme dell’unione

Con l’introduzione dei nuovi istituti previsti dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76, denominata “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“, entrata in vigore il 5 giugno 2016, le coppie hanno a disposizione due possibilità per il riconoscimento della propria unione: la convivenza di fatto (per informazioni clicca qui) e l’unione civile tra persone dello stesso sesso.

I requisiti per costituire un’unione civile

  • essere dello stesso sesso;
  • avere compiuto la maggiore età;
  • essere di stato libero;
  • non essere interdetti;
  • non ricadere nei divieti di cui all’art. 87 del Codice Civile (rapporti di parentela, affinità ed adozione);
  • non essere stati condannati definitivamente per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi è unito civilmente con l’altra parte;
  • per il cittadino straniero occorre acquisire il nulla osta alla costituzione dell’unione civile ex art. 116 del Codice Civile, rilasciato dall’autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del Paese di provenienza. Il nulla osta deve attestare che non esistono impedimenti alla costituzione dell’unione civile, giusta le leggi a cui lo straniero è sottoposto per nazionalità.

L’unione civile davanti all’Ufficiale dello Stato Civile

L’unione civile tra persone dello stesso sesso si costituisce con dichiarazione resa di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune scelto dalle parti, alla presenza di due testimoni.

L’Ufficiale dello Stato Civile individuato dovrà curare l’istruttoria preliminare.

L’unione civile prevede  la scelta del regime patrimoniale. Con dichiarazione resa all’atto della costituzione dell’unione, le parti possono scegliere il regime della separazione dei beni. In assenza di scelta, prevale il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Il verbale di richiesta di costituzione di unione civile è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo , pari ad € 16,00. E’ altresì soggetta al pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00, l’eventuale richiesta di voler costituire l’unione civile in un Comune diverso da quello scelto per avviare l’istruttoria preliminare