Ecco gli aggiornamenti riguardante l’Ordinanza che regola le prescrizioni per il contenimento del Coronavirus nelle aree regionali classificate come “gialle”
Vi invitiamo comunque a seguire sempre le indicazioni della Regione Lombardia, in quanto sono in continuo aggiornamento sul SITO DELLA REGIONE LOMBARDIA,
CITTADINI:
I COMUNI E GLI UFFICI PUBBLICI SONO APERTI?
Nelle zone non soggette a restrizione di accesso le attività delle istituzioni (ad es. Comuni, Catasto, Inps, Inail, CAF, Poste, Camere di Commercio… etc) e i relativi servizi di front office sono regolarmente assicurati, nel rispetto delle norme di igiene del Ministero della Salute.
In un’ottica precauzionale, tuttavia, si suggeriscono modalità organizzative che privilegino i sistemi di comunicazione a distanza, laddove compatibili con le attività di servizio.
Ciascuna amministrazione sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione può in ogni caso adottare modalità organizzative di riduzione dell’afflusso e dello stazionamento degli utenti fino ad arrivare alla sospensione dei servizi differibili.
LE CASE DI RIPOSO/RSA RESTANO APERTE A VISITE DI PARENTI? CI SONO INDICAZIONI SUI CENTRI DIURNI PER DISABILI?
Si, i parenti dei pazienti ricoverati devono attenersi alla regola di accesso alla struttura in numero non superiore ad 1 visitatore per paziente.
Anche i Centri Diurni per Disabili rimarranno aperti.
Con riferimento alle Unità d’offerta sociali, considerato che tali strutture sono autorizzate e eventualmente convenzionate dai singoli Comuni, si rimanda agli stessi la valutazione in merito.
COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE?
Al fine di evitare significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati, l’ordinanza dispone la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale slot, escape room, sale bowling, ecc.
Le attività all’aperto (comprese quelle svolte negli stadi e nelle strutture polifunzionali) possono essere svolte, evitando i luoghi (ad es. spogliatoi) che prevedono significative concentrazioni di persone.
In deroga alle disposizioni dell’ordinanza, come previsto dall’art. 1 lettera a del DPCM 25/02/2020, resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli individuati nell’allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020.
Nei comprensori sciistici, sarà cura del gestore limitare l’accesso e l’affollamento degli impianti di trasporto delle persone (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, ludoteche restano chiuse.
COSA È PREVISTO PER LE CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE?
Per le cerimonie religiose, i matrimoni civili, le unioni civili non rinviabili è previsto lo svolgimento in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.
Per quanto riguarda le cerimonie funebri devono svolgersi in forma privata e con un numero di partecipanti limitato.
LE SCUOLE SI INTENDONO CHIUSE ANCHE PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO?
Sì.
CHI PUÒ CHIUDERE IL PRONTO SOCCORSO E LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIOSANITARIE TERRITORIALI?
L’autorità preposta è Regione Lombardia.
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, SAGRE E FIERE POSSONO ESSERE REGOLARMENTE SVOLTE?
Per le manifestazioni fieristiche, le sagre e le fiere ed ogni evento che preveda assembramento di persone si dispone la chiusura.
QUALI SONO GLI ISTITUTI E I LUOGHI DELLA CULTURA DI CUI ALL’ART. 101 DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO?
All’interno di questa categoria sono ricompresi anche i musei, le biblioteche, gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. Sono inoltre compresi i parchi divertimento.
ESERCIZI COMMERCIALI :
CHE RESTRIZIONI DEVONO ADOTTARE GLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE SVOLGONO PIÙ TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ NELLA STESSA SEDE?
I gestori di esercizi commerciali che prevedono al proprio interno più attività (ad esempio hotel con bar, ristorante con bar, locali da ballo con ristorante etc.) devono seguire le regole previste per le singole attività commerciali ovvero, bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi tutti i giorni dalla ore 18 alle ore 6. È fatta eccezione per i bar all’interno di hotel che restano comunque aperti per garantire il servizio ai soli ospiti della struttura. Altresì i bar dei ristoranti restano attivi per il solo servizio di supporto alla ristorazione. In linea generale si invitano i gestori delle attività commerciali a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali gli assembramenti a rischio.
I BAR ALL’INTERNO DI STAZIONI DI SERVIZIO SONO SOGGETTI ALL’ORDINANZA?
No, i bar e i punti di ristoro che si trovano all’interno di luoghi di servizio pubblico (aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane, stazioni rifornimento carburante, navigazione laghi, impianti di risalita etc…) non sono soggetti alle restrizioni previste dall’Ordinanza.
Le aree di servizio lungo le autostrade e le strade extraurbane principali non sono soggette alle restrizioni disposte dall’Ordinanza.
CI SONO DELLE RESTRIZIONI PER I RISTORANTI?
Per lo svolgimento delle attività dei ristoranti non sono previste restrizioni. I gestori sono comunque invitati a mettere in atto tutte le misure necessarie per evitare nei propri locali assembramenti a rischio.
IN QUALI CASI IL BAR PUÒ RIMANERE APERTO?
I bar e/o pub che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande non sono soggetti a restrizioni e pertanto possono rimanere aperti come previsto per i ristoranti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio.
QUALI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SONO SOGGETTE AD ORDINANZA?
Tutte le attività di somministrazione o di consumo sul posto di prodotti artigianali ad esclusione di quanto espressamente previsto dall’Ordinanza per bar, locali notturni ed altri esercizi di intrattenimento aperti al pubblico non sono soggetti all’obbligo della chiusura dalle ore 18 alle ore 6. La presente disposizione vale anche per le medesime attività esercitate all’interno dei centri commerciali e per le attività di somministrazione esercitate su aree pubbliche (chioschi fissi e attività itineranti).
QUALI ATTIVITÀ POSSONO RESTARE APERTE ALL’INTERNO DEI CENTRI COMMERCIALI?
All’interno dei centri commerciali di grande e media dimensione, le attività commerciali e artigianali che vendono prodotti alimentari in misura prevalente, le farmacie e le parafarmacie, non sono soggette all’obbligo di chiusura del sabato e della domenica. Nelle medesime strutture i bar si devono attenere alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6, salvo quelli che prevedono la somministrazione assistita di alimenti e bevande che invece possono rimanere aperti, purché sia rispettato il vincolo del numero massimo di coperti previsto dall’esercizio.
L’ORDINANZA RIGUARDA ANCHE LE TABACCHERIE?
Le tabaccherie senza attività di bar non devono sottostare alla chiusura dalle ore 18 alle ore 6.
IL SERVIZIO TAXI RIMANE ATTIVO?
Si, in quanto il servizio non è soggetto alle restrizioni previste dall’Ordinanza. La legge 21/1992 dispone che la prestazione del servizio taxi è obbligatoria.
COSA È PREVISTO PER LE ATTIVITA’ LUDICO-SPORTIVE?
Al fine di evitare significative concentrazioni di persone in luoghi pubblici e privati, l’ordinanza dispone la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, centri benessere, centri termali, sale giochi, sale slot, escape room, sale bowling, ecc.
Le attività all’aperto (comprese quelle svolte negli stadi e nelle strutture polifunzionali) possono essere svolte, evitando i luoghi (ad es. spogliatoi) che prevedono significative concentrazioni di persone.
In deroga alle disposizioni dell’ordinanza, come previsto dall’art. 1 lettera a del DPCM 25/02/2020, resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli individuati nell’allegato 1 del DPCM del 23 febbraio 2020.
Nei comprensori sciistici, sarà cura del gestore limitare l’accesso e l’affollamento degli impianti di trasporto delle persone (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.). Si conferma inoltre che le attività di centri culturali, centri sociali, circoli ricreativi, ludoteche restano chiuse.