Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

Ecco in sintesi i punti principali:

🔴 Se si esce di casa, bisogna indossare la mascherina o un indumento che copra naso e bocca
🔴 Esercizi commerciali devono mettere a disposizione guanti e soluzioni idroalcoliche per le mani
🔴 Nei negozi uno alla volta per famiglia
🔴 Chi ha esercizio commerciale per prodotti essenziali (alimentari, tabacchi…) può vendere anche articoli di cartoleria
🔴 Si possono vendere fiori e piante solo con consegna a domicilio
🔴 Chiusi i distributori automatici
🔴 Nei festivi e prefestivi non si possono vendere: prodotti di informatica, telecomunicazioni, illuminazione, vernici, materiale elettrico, idraulico, ottica e fotografia

VIENE RIBADITO:

🔴 divieto di uscire se si ha febbre a 37,5
🔴 Attività motoria entro i 200 metri da casa
🔴 Uscita con cani entro i 200 metri da casa
🔴 Divieto di trovarsi in più di due persone all’esterno
🔴 Supermercati e ipermercati devono provare la febbre all’ingresso
🔴 Consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche previste dal Decreto. Al momento della consegna deve esserci la distanza minima di un metro
🔴 Sospesi i mercati sia all’aperto che al chiuso
🔴 Ribadite alcune modalità di lavoro per studi professionali, riparazioni, alberghi, servizi bancari, finanziari, assicurativi e pubblica amministrazione

ORDINANZA N. 521

Data: 04/04/2020
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