Come stabilito dal Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto.
Pertanto, dal 1° gennaio 2021, i cittadini non dovranno più presentare domanda per ottenere i bonus per disagio economico relativamente alla fornitura di energia elettrica, di gas naturale e per la fornitura idrica presso i CAF convenzionati.
Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (senza necessità di presentare domanda) le seguenti tipologie di bonus:
– il bonus elettrico per disagio economico;
– il bonus gas;
– il bonus idrico;
Non verrà invece erogato automaticamente il bonus per disagio fisico il quale continuerà ad essere gestito nelle stesse modalità previste per il 2020.

Per ottenere i bonus per disagio economico, pertanto, sarà sufficiente richiedere l’attestazione ISEE. Se il nucleo familiare rientrerà nelle condizioni che danno diritto al bonus, l’INPS, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy, invierà i dati necessari al Sistema Informativo Integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico, che provvederà ad incrociare i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua consentendo l’erogazione automatica del bonus agli aventi diritto.

Per l’accesso al bonus per disagio fisico nulla cambia dal 1° gennaio 2021: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali dovranno continuare a fare richiesta presso i CAF convenzionati.

Si precisa che i bonus in corso di erogazione al 31 dicembre 2020 continueranno ad essere erogati con le modalità oggi in vigore.